
Scheda ministeriale prodotto:
Ansonica Costa dell’Argentario DOC
Vino Denominazione Origine Controllata– D.O.C.
ELENCO PRODUTTORI
Zona di produzione (Articolo 3): La zona di produzione del vino a Denominazione di Origine Controllata «Ansonica Costa dell’Argentario» è ubicata nella parte collinare, pedecollinare e insulare dell’area sud della provincia di Grosseto e comprende in parte i comuni di Manciano, Orbetello e Capalbio e l’intero territorio dei comuni di Isola del Giglio e Monte Argentario in provincia di Grosseto.
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Denominazione (Articolo 1): La Denominazione di Origine Controllata «Ansonica Costa dell’Argentario» è riservata al vino bianco che risponde alle condizioni e ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.
Base ampelografica ( Articolo 2)
Il vino a Denominazione di Origine Controllata «Ansonica Costa dell’Argentario» deve essere ottenuto da uve provenienti da vigneti aventi nell’ambito aziendale la seguente composizione ampelografica: Ansonica B.: minimo 85%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino, fino a un massimo del 15%, le uve a bacca bianca provenienti da altri vitigni https://www.topfooditaly.net/wp-content/uploads/2022/01/ALL-PRODUCTS.jpgei alla coltivazione per la regione Toscana, iscritti nel Registro Nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004, e successivi aggiornamenti, il cui elenco completo è riportato nell’allegato 1 al presente disciplinare.
Caratteristiche al consumo (Articolo 6): Il vino a Denominazione di Origine Controllata «Ansonica Costa dell’Argentario» all’atto dell’immissione al consumo deve corrispondere alle seguenti caratteristiche:
– colore: giallo paglierino più o meno intenso;
– odore: caratteristico, leggermente fruttato;
– sapore: asciutto, morbido, vivace e armonico;
– titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
– acidità totale minima: 4,50 g/l;
– estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.
È facoltà del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, modificare, con proprio Decreto, i limiti minimi sopra menzionati per l’acidità totale e per l’estratto non riduttore minimo.