
Scheda ministeriale prodotto:
Alto Livenza IGT
Vino Denominazione Origine Controllata– I.G.T.
ELENCO PRODUTTORI
Zona di produzione (Articolo 3): La zona di produzione delle uve atte a produrre i vini della indicazione geografica «Alto Livenza» coincide con l’intero territorio amministrativo dei comuni di: Cordignano, Orsago, Gaiarine, Portobuffolé, Gorgo al Monticano, Mansué, Motta di Livenza e Meduna di Livenza in provincia di Treviso e dei comuni di: Brugnera, Caneva, Fontanafredda, Pasiano di Pordenone, Polcenigo, Prati e Sacile, in provincia di Pordenone.
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Denominazione e vini (Articolo 1): La indicazione geografica tipica «Alto Livenza», accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.
Base ampelografica (Articolo 2) La indicazione geografica tipica «Alto Livenza», è riservata ai seguenti vini:
bianchi, anche nella tipologia frizzante;
rossi, anche nelle tipologie frizzante e novello;
rosati, anche nella tipologia frizzante.
I vini ad indicazione geografica tipica «Alto Livenza» bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, da uno o più vitigni https://www.topfooditaly.net/wp-content/uploads/2022/01/ALL-PRODUCTS.jpgei alla coltivazione rispettivamente per le province di Treviso e Pordenone di cui al Registro nazionale delle varietà di viti approvato con DM 7 maggio 2004 (GU n. 242 del 14 ottobre 2004) e successivi aggiornamenti di cui all’allegato 1 del presente disciplinare di produzione.
La indicazione geografica tipica «Alto Livenza» con la specificazione di uno dei seguenti vitigni, o del relativo sinonimo il cui uso in etichetta è consentito dalla vigente normativa comunitaria e nazionale: Chardonnay, Manzoni bianco, Malvasia (da Malvasia istriana), Muller Thurgau, Pinot bianco, Pinot grigio, Glera, Riesling renano, Riesling italico, Sauvignon, Traminer, Verdiso, Verduzzo (da Verduzzo Friulano e/o Verduzzo Trevigiano), Cabernet franc, Cabernet Sauvignon, Franconia, I.M.2.15 Malbech, Marzemino, Merlot, Pino nero (anche vinificato in bianco), Raboso (da Raboso Piave e/o Raboso Veronese), Refosco dal peduncolo rosso, Tai (da Tocai friuliano), Carmenère, Syrah, Marzemina bianca, Rebo, Petit verdot, Glera lunga, Manzoni rosa e Manzoni moscato è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, per almeno l’85% dai corrispondenti vitigni.
Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni https://www.topfooditaly.net/wp-content/uploads/2022/01/ALL-PRODUCTS.jpgei alla coltivazione per le rispettive province di Treviso e Pordenone fino ad un massimo del 15%.
Nella preparazione del vino Cabernet possono concorrere, disgiuntamente o congiuntamente, le uve dei vitigni Cabernet franc, Cabernet sauvignon e Carmenére.
I vini ad indicazione geografica tipica «Alto Livenza» possono utilizzare la specificazione del nome di due vitigni https://www.topfooditaly.net/wp-content/uploads/2022/01/ALL-PRODUCTS.jpgei alla coltivazione per le rispettive aree amministrative sopra indicate, alle condizioni previste dalla normativa comunitaria.
I vini ad indicazione geografica tipica «Alto Livenza» con la specificazione di uno o due dei vitigni di cui al presente articolo, possono essere prodotti anche nella tipologia frizzante; i soli vini derivanti da vitigni a bacca rossa possono essere prodotti anche nella tipologia novello.
Caratteristiche dei vini al consumo (Articolo 6): I vini ad indicazione tipica «Alto Livenza», con la specificazione del nome del vitigno, all’atto dell’immissione al consumo avere le seguenti caratteristiche:
bianco, bianco frizzante, (anche con riferimento al nome di vitigno)
– titolo alcolometrico volumico totale minimo: 9.00% vol.;
– acidità totale minima: 3.5 g/l;
– estratto non riduttore minimo: 13.0 g/l.
rosso, rosso frizzante, (anche con riferimento al nome di vitigno)
– titolo alcolometrico volumico totale minimo: 9.50% vol.;
– acidità totale minima: 3.5 g/l;
– estratto non riduttore minimo: 17.0 g/l.
rosato, rosato frizzante, (anche con riferimento al nome di vitigno)
– titolo alcolometrico volumico totale minimo: 9.00% vol.;
– acidità totale minima: 3,5 g/l;
– estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l.
novello (anche con riferimento al nome di vitigno)
– titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11.00% vol.;
– acidità totale minima: 3,5 g/l;
– estratto non riduttore minimo: 17,00 g/l.
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