
Scheda ministeriale prodotto:
Alghero DOC
Vino Denominazione Origine Controllata– D.O.C.
ELENCO PRODUTTORI
Zona di produzione (Articolo 3): La zona di produzione delle uve per l’ottenimento dei vini atti a essere designati con la denominazione di origine controllata «Alghero» comprende l’intero territorio dei comuni di Alghero, Olmedo, Ossi, Tissi, Usini, Uri, Ittiri, in provincia di Sassari e in parte il territorio all’interno del comune di Sassari
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Denominazione e vini (Articolo 1): La denominazione di origine controllata «Alghero» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione. Le tipologie previste e precedute nella designazione dalla denominazione «Alghero» sono:
Bianco, anche nelle tipologie: frizzante, spumante, passito;
Rosso, anche nelle tipologie: novello, liquoroso, riserva;
Rosato, anche nella tipologia frizzante;
Torbato, anche nella tipologia spumante;
Sauvignon;
Chardonnay, anche nella tipologia spumante;
Cabernet, anche nella tipologia riserva;
Merlot, anche nella tipologia riserva;
Sangiovese;
Cagnulari o Cagniulari, anche nella tipologia riserva;
Vermentino frizzante.
Base ampelografica ( Articolo 2)
La denominazione di origine controllata «Alghero», seguita o no dalle specificazioni bianco, rosato o rosso, è riservata ai vini bianchi, rosati o rossi ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito della denominazione, da uno o più vitigni https://www.topfooditaly.net/wp-content/uploads/2022/01/ALL-PRODUCTS.jpgei alla coltivazione per la regione Sardegna iscritti nel registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004 e successivi aggiornamenti (allegato 1), con l’esclusione dei vitigni aromatici.
La denominazione «Alghero» seguita da una delle seguenti specificazioni:
Torbato;
Sauvignon;
Chardonnay;
Cabernet;
Merlot;
Sangiovese;
Cagnulari o Cagniulari;
Vermentino,
è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti nell’ambito della denominazione per almeno l’85% dai corrispondenti vitigni.
Possono concorrere alla produzione dei detti vini, da sole o congiuntamente, anche le uve provenienti da altri vitigni https://www.topfooditaly.net/wp-content/uploads/2022/01/ALL-PRODUCTS.jpgei alla coltivazione per la regione Sardegna purché non superino il 15% del totale.
Il vino a denominazione d’origine controllata «Alghero» bianco può essere prodotto anche nelle tipologie frizzante, spumante e passito.
Il vino a denominazione d’origine controllata «Alghero» rosato può essere prodotto anche nella tipologia frizzante.
Il vino a denominazione d’origine controllata «Alghero» rosso, può essere prodotto anche nelle tipologie novello, liquoroso e riserva.
I vini a denominazione d’origine controllata «Alghero» Cabernet, «Alghero» Merlot ed «Alghero» Cagnulari possono essere prodotti anche nella tipologia riserva.
Il vino a denominazione d’origine controllata «Alghero» Torbato può essere prodotto nella tipologia spumante.
Il vino a denominazione d’origine controllata «Alghero» Chardonnay può essere prodotto anche nella tipologia spumante.
Il vino a denominazione d’origine controllata «Alghero» Vermentino può essere prodotto solo nella tipologia frizzante.
I vini ottenuti da vigneti iscritti allo schedario dei vigneti DOC Alghero Vermentino, possono in alternativa, previa comunicazione agli organi competenti, essere utilizzati per la produzione dei vini «Vermentino di Sardegna» DOC.
Caratteristiche al consumo (Articolo 6):
I vini di cui all’art. 2, all’atto dell’immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
«Alghero» bianco:
colore: giallo paglierino tenue;
odore: profumo delicato, gradevole;
sapore: sapido e armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 14 g/l.
«Alghero» rosato:
colore: rosato;
odore: vinoso delicato, gradevole;
sapore: armonico, asciutto o morbido;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15 g/l.
«Alghero» rosso:
colore: rosso rubino, tendente al granato con l’invecchiamento;
odore: vinoso, gradevole, caratteristico;
sapore: asciutto, corposo, leggermente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18 g/l.
«Alghero» rosso Riserva:
colore: rosso rubino tendente al granato con l’invecchiamento;
odore: vinoso, gradevole, caratteristico;
sapore: asciutto, pieno, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20 g/l.
«Alghero» Torbato:
colore: paglierino con riflessi inizialmente verdognoli;
odore: leggermente aromatico, caratteristico, intenso;
sapore: sapido, armonico, dal retrogusto piacevolmente amarognolo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 14 g/l.
«Alghero» Sauvignon:
colore: giallo paglierino, tendente inizialmente al verdognolo;
odore: gradevole, fruttato, con aroma caratteristico;
sapore: asciutto, pieno, persistente;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15 g/l.
«Alghero» Chardonnay:
colore: giallo paglierino, con riflessi inizialmente verdognoli;
odore: delicato, caratteristico, fruttato;
sapore: sapido, asciutto, pieno, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15 g/l.
«Alghero» Sangiovese:
colore: rosso tendente al granato con l’invecchiamento;
odore: vinoso, intenso;
sapore: asciutto, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18 g/l.
«Alghero» Cabernet:
colore: rubino intenso fino al granato carico;
odore: caratteristico, etereo;
sapore: asciutto, pieno, lievemente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20 g/l.
«Alghero» Cabernet Riserva:
colore: rosso rubino tendente al granato con l’invecchiamento;
odore: vinoso, gradevole, caratteristico;
sapore: asciutto, pieno, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,5% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 22 g/l.
«Alghero» Merlot:
colore: rubino intenso;
odore: gradevole, caratteristico;
sapore: asciutto, pieno, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20 g/l.
«Alghero» Merlot Riserva:
colore: rosso rubino tendente al granato con l’invecchiamento;
odore: vinoso, gradevole, caratteristico;
sapore: asciutto, pieno, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,5% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 22 g/l.
«Alghero» Cagnulari (o Cagniulari):
colore: rosso rubino;
odore: vinoso, caratteristico del vitigno;
sapore: asciutto, leggermente tannico, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18 g/l.
«Alghero» Cagnulari Riserva:
colore: rosso rubino tendente al granato con l’invecchiamento;
odore: vinoso, gradevole, caratteristico;
sapore: asciutto, pieno, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,5% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 22 g/l.
«Alghero» novello:
colore: rubino con toni violetti;
odore: vinoso, fruttato, di fermentazione appena svolta;
sapore: vivace, morbido, fragrante, persistente;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18 g/l.
«Alghero» frizzante bianco:
spuma: fine, evanescente;
colore: giallo paglierino carico;
odore: gradevole e caratteristico di fruttato;
sapore: secco o amabile, frizzante;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 14 g/l.
«Alghero» Vermentino frizzante:
spuma: fine, evanescente
colore: giallo paglierino scarico;
odore: gradevole e caratteristico di fruttato;
sapore: secco o amabile, frizzante;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 14 g/l.
«Alghero» frizzante rosato:
spuma: fine, evanescente
colore: rosato;
odore: vinoso, delicato, gradevole;
sapore: armonico, asciutto o morbido;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15 g/l.
«Alghero» Torbato spumante:
spuma: fine, persistente;
colore: giallo paglierino carico con spuma persistente;
odore: gradevole e caratteristico di fruttato;
sapore: da brut a dolce, fruttato, gradevolmente aromatico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol;
acidità totale minima: 5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 14 g/l.
«Alghero» Chardonnay spumante:
spuma: fine, persistente;
colore: giallo paglierino con spuma persistente;
odore: gradevole e caratteristico di fruttato;
sapore: da brut a dolce, fruttato, gradevolmente aromatico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol;
acidità totale minima: 5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 14 g/l.
«Alghero» spumante bianco:
spuma: fine, persistente;
colore: giallo paglierino scarico con spuma persistente;
odore: gradevole e fruttato;
sapore: da brut a dolce, fruttato, gradevolmente aromatico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol;
acidità totale minima: 5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 14 g/l.
«Alghero» liquoroso:
colore: granato tendente al mattone con lungo invecchiamento;
odore: intenso, complesso, etereo;
sapore: dolce, pieno, armonico;
titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 17,5% vol;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 21,0% vol;
zuccheri residui: minimo 60 g/l;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 22 g/l.
«Alghero» passito:
colore: giallo oro tendente all’ambrato;
odore: intenso, etereo, di frutta matura;
sapore: dolce pieno mielato;
titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 13,5% vol;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,0% vol;
zuccheri residui: minimo 40 g/l;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 24 g/l.
E’ facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di modificare con proprio decreto, per i vini di cui sopra, i limiti minimi indicati con l’acidità totale e l’estratto non riduttore minimo.