Denominazione e vini (Articolo 1): La denominazione di origine controllata «Alba» è riservata ai vini rossi che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:
«Alba»;
«Alba» riserva.
Caratteristiche al consumo (Articolo 6):
I vini a denominazione di origine controllata «Alba» all’atto dell’immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: rosso rubino intenso tendente al granato;
odore: caratteristico ed intenso;
sapore: asciutto, caldo, tannico, robusto, armonico, persistente;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol;
«Alba» con menzione «vigna»: 12,50% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l
estratto minimo non riduttore: 23,0 g/l.
I vini a denominazione di origine controllata «Alba» riserva all’atto dell’immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: rosso rubino intenso tendente al granato;
odore: caratteristico ed intenso;
sapore: asciutto, caldo, tannico, robusto, armonico, persistente;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol;
«Alba» riserva con menzione «vigna»: 12,50% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto minimo non riduttore: 23,0 g/l.
E’ in facoltà del Ministero per le politiche agricole, alimentari e forestali modificare con proprio decreto, i limiti minimi sopra indicati per l’acidità totale e l’estratto non riduttore.
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