Scheda ministeriale prodotto:

Aglianico del Vulture Superiore DOCG

Vino Denominazione Origine Controllata e Garantita– D.O.C.G. Logo Vini a Denominazione di Origine Controllata e Garantita (DOCG)

ELENCO PRODUTTORI

Zona di produzione (Articolo 3): La zona di produzione dei vini di cui all’art. 1 comprende l’intero territorio dei comuni di Rionero in Vulture, Barile, Rapolla, Ripacandida, Ginestra, Maschito, Forenza, Acerenza, Melfi, Atella, Venosa, Lavello, Palazzo San Gervasio, Banzi, Genzano di Lucania, escluse le tre isole amministrative di Sant’Ilario, Riparossa e Macchia del comune di Atella.

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Denominazione e vini (Articolo 1): La Denominazione di Origine Controllata e Garantita «Aglianico del Vulture Superiore» è riservata ai vino già riconosciuto a denominazione di origine controllata con decreto del Presidente della Repubblica del l8 febbraio 1971, che risponde alle condizioni ed ai requisiti del presente disciplinare di produzione per 1e seguenti tipologie:
«Aglianico del Vulture Superiore»;
«Aglianico del Vulture Superiore» riserva.

Caratteristiche del vino a consumo (Articolo 6): Il vino a Denominazione di Origine Controllata e Garantita «Aglianico del Vulture» all’atto dell’immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: rosso rubino intenso tendente al granato;
odore: tipico, gradevole ed intenso;
sapore: secco, giustamente tannico, sapido, persistente, equilibrato; con l’invecchiamento, in
relazione alla conservazione in recipienti di legno, il sapore dei vini può rilevare lieve sentore di
legno;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,50% vol;
acidità totale minima: 4,50g/l;
estratto non riduttore minimo: 26,0 g/l;

Denominazione di Origine Controllata e Garantita «Aglianico del Vulture» Riserva all’atto dell’immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: rosso rubino intenso tendente al granato, con I’invecchiamento può assumere riflessi
aranciati;
odore: tipico, gradevole ed intenso;
sapore: secco, giustamente tannico, sapido, persistente, equilibrato ed armonico; con
l’invecchiamento, in relazione alla conservazione in recipienti di legno, il sapore dei vini può
rilevare lieve sentore di legno;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,50% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 26,0 g/l.

È in facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con proprio decreto, dimodificare i limiti sopra indicati per I’acidità totale e l’estratto non riduttore minimo.

Base ampelografica (Articolo 2)

. I vini di cui all’art. 1 devono essere ottenuti dalle uve provenienti dal vitigno Aglianico del Vulture N. e/o Aglianico N.

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