
Scheda ministeriale prodotto:
Aglianico del Vulture DOC
Vino Denominazione Origine Controllata– D.O.C.
ELENCO PRODUTTORI
Zona di produzione (Articolo 3): La zona di produzione dei vini di cui all’art. 1 comprende l’intero territorio dei comuni di Rionero in Vulture, Barile, Rapolla, Ripacandida, Ginestra, Maschito, Forenza, Acerenza, Melfi, Atella, Venosa, Lavello, Palazzo San Gervasio, Banzi, Genzano di Lucania, escluse le tre isole amministrative di Sant’Ilario, Riparossa e Macchia del comune di Atella.
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Denominazione dei vini (Articolo 1): La denominazione di origine controllata «Aglianico del Vulture» e’ riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti del presente disciplinare di produzione per le tipologie:
«Aglianico del Vulture»;
«Aglianico del Vulture» spumante.
Base ampelografia (Articolo 2)
Base ampelografia
Il vino a DOC «Aglianico del Vulture» deve essere ottenuto dalle uve provenienti dal vitigno Aglianico del Vulture N. e/o Aglianico N.
Caratteristiche del vino a consumo (Articolo 3): Il vino a DOC «Aglianico del Vulture» all’atto dell’immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: rosso rubino;
odore: tipico, gradevole ed intenso;
sapore: dal secco all’abboccato, giustamente tannico e sapido, per l’abboccato il contenuto zuccherino non deve superare i 10 g per litro;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l.
Il vino a DOC «Aglianico del Vulture» Spumante, all’atto dell’immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: rosso rubino tendente al granato; con l’evoluzione puo’ assumere riflessi aranciati;
spuma: fine e persistente;
odore: fruttato, tipico, gradevole;
sapore: tipico e caratteristico, da brut a extra dry;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.
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