
Scheda ministeriale prodotto:
Aglianico del Taburno DOCG
Vino Denominazione Origine Controllata e Garantita– D.O.C.G.
ELENCO PRODUTTORI
Zona di produzione (Artcicolo 3): Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Aglianico del Taburno» devono essere raccolte nella zona di produzione che comprende l’intero territorio amministrativo dei comuni di Apollosa, Bonea, Campoli del Monte Taburno, Castelpoto, Foglianise, Montesarchio, Paupisi, Torrecuso e Ponte ed in parte il territorio dei comuni di Benevento, Cautano, Vitulano e Tocco Caudio, tutti in provincia di Benevento.
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Denominazione e vini (Articolo 1): La denominazione di origine controllata e garantita “Aglianico del Taburno” già riconosciuta a denominazione di origine controllata con DPR 29 ottobre 1986 e sostituito con DM 2 agosto 1993, è riservata ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:
1. Rosso
2. Rosso riserva o riserva
3. Rosato
Base ampelografica (Articolo 2)
l vini a denominazione di origine controllata e garantita “Aglianico del Taburno” devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti, aventi nell’ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
Aglianico del Taburno rosso, rosato, rosso riserva o riserva: Aglianico, minimo 85%; per la restante parte possono concorre altri vitigni a bacca nera, non aromatici, https://www.topfooditaly.net/wp-content/uploads/2022/01/ALL-PRODUCTS.jpgei alla coltivazione in provincia di Benevento fino ad un massimo del 15 %.
Caratteristiche al consumo (Articolo 6): I vini a denominazione di origine controllata e garantita Aglianico del Taburno all’atto dell’immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
Aglianico del Taburno rosso o Aglianico del Taburno
colore: rosso rubino più o meno intenso, tendente al granato con l’invecchiamento;
odore: caratteristico, persistente;
sapore: secco, di corpo;
titolo alcolometrico volumico minimo totale: 12,00%v ol;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 24,0 g/l.
Aglianico del Taburno rosato
colore: rosa più o meno intenso;
odore: delicato, fresco, fruttato;
sapore: secco, armonico, fresco, fine;
titolo alcolometrico volumico minimo totale: 12,00% vol;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 19,0 g/l
Aglianico del Taburno rosso riserva o Aglianico del Taburno riserva
colore: rosso granato intenso;
odore: caratteristico, persistente;
sapore: secco,armonico e di corpo;
titolo alcolometrico volumico minimo totale: 13,00% vol;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 26,0 g/l.
In relazione alla eventuale conservazione in recipienti di legno il sapore dei vini può rilevare lieve sentore di legno. È facoltà del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, con proprio decreto, stabilire limiti minimi diversi per l’acidità totale e l’estratto non riduttore minimo.
E’ facoltà del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, con proprio decreto, stabilire limiti minimi diversi per l’acidità totale e l’estratto non riduttore minimo.