Denominazione e vini (Articolo 1) : La Denominazione di Origine Controllata “Abruzzo” è riservata ai vini che rispondono alle
condizioni ed ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:
“Abruzzo” bianco;
“Abruzzo” rosso;
“Abruzzo” passito bianco;
“Abruzzo” passito rosso;
“Abruzzo” spumante bianco;
“Abruzzo” spumante rosé;
“Abruzzo” Cococciola;
“Abruzzo” Cococciola superiore;
“Abruzzo” Malvasia;
“Abruzzo” Malvasia superiore;
“Abruzzo” Montonico;
“Abruzzo” Montonico superiore;
“Abruzzo” Passerina;
“Abruzzo” Passerina superiore;
“Abruzzo” Pecorino;
“Abruzzo” Pecorino superiore.
Base ampelografica (Articolo 2):
I vini della Denominazione di Origine Controllata “Abruzzo” devono essere ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti aventi, nell’ambito aziendale, la seguente composizione ampelografia:
“Abruzzo” bianco:
Trebbiano abruzzese e/o toscano: minimo 50%.
Possono concorrere le uve di altri vitigni a bacca bianca non aromatici idonei alla coltivazione per la regione Abruzzo, da sole o congiuntamente, fino ad un massimo del 50%, presenti in ambito aziendale;
“Abruzzo” rosso :
Montepulciano: minimo 80%.
Possono concorrere le uve di altri vitigni a bacca nera non aromatici idonei alla coltivazione per la regione Abruzzo, da sole o congiuntamente, fino ad un massimo del 20%, presenti in ambito aziendale;
“Abruzzo” passito bianco:
Malvasia, Moscato, Passerina, Pecorino, Riesling, Sauvignon, Traminer da soli o congiuntamente: minimo 60%.
Possono concorrere le uve di altri vitigni idonei alla coltivazione per la regione Abruzzo, da sole o congiuntamente, fino ad un massimo del 40%, presenti in ambito aziendale;
“Abruzzo” passito rosso:
Montepulciano: minimo 60%.
Possono concorrere le uve di altri vitigni idonei alla coltivazione nell’ambito della regione Abruzzo, da sole o congiuntamente, fino ad un massimo del 40%, presenti in ambito aziendale;
“Abruzzo” spumante bianco:
Chardonnay, Cococciola, Montonico, Passerina, Pecorino, Pinot nero da soli o congiuntamente: minimo 60%.
Possono concorrere le uve di altri vitigni idonei alla coltivazione per la regione Abruzzo, da sole o congiuntamente, fino ad un massimo del 40%, presenti in ambito aziendale;
“Abruzzo” spumante rosé:
Montepulciano, Pinot nero da soli o congiuntamente: minimo 60%.
Possono concorrere le uve di altri vitigni idonei alla coltivazione per la regione Abruzzo, da sole o congiuntamente, fino ad un massimo del 40%, presenti in ambito aziendale;
La Denominazione di Origine Controllata “Abruzzo” con le specificazioni aggiuntive del nome di uno dei vitigni ed eventuali menzioni aggiuntive di cui all’art. 1, è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti costituiti per almeno l’85% dal corrispondente vitigno. Possono concorrere altri vitigni, a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione per la regione Abruzzo, presenti in ambito aziendale, fino ad un massimo del 15%.
I vitigni idonei alla coltivazione nella Regione Abruzzo, come sopra richiamato, sono quelli iscritti nel registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004 e successivi aggiornamenti, riportati nell’allegato 1 del presente disciplinare.
Caratteristiche al consumo (Articolo 6):
I vini a Denominazione di Origine Controllata “Abruzzo” di cui all’art.1 del presente disciplinare di produzione, all’atto dell’immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
“Abruzzo” bianco:
– colore: giallo paglierino più o meno intenso;
– odore: fruttato, caratteristico, delicato, gradevole;
– sapore: secco, fresco, armonico;
– titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
– acidità totale minima: 4,5 g/l;
– estratto non riduttore minimo: 16 g/l.
“Abruzzo” rosso:
– colore: rosso rubino intenso con lievi sfumature violacee, tendente al granato con
l’invecchiamento;
– odore: profumi di frutti rossi, spezie, intenso, etereo;
– sapore: corposo, secco, armonico, giustamente tannico;
– titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
– acidità totale minima: 4,5 g/l;
– estratto non riduttore minimo: 22 g/l.
“Abruzzo” passito bianco:
– colore: dal giallo paglierino intenso all’ambrato;
– odore: intenso, etereo e caratteristico;
– sapore: dolce, corposo, armonico, vellutato;
– titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00% vol (di cui almeno 12,00% vol svolto);
– acidità totale minima: 4,5 g/l;
– estratto non riduttore minimo: 26 g/l.
“Abruzzo” passito rosso:
– colore: rosso rubino intenso tendente al granato con l’invecchiamento;
– odore: intenso, etereo e caratteristico;
– sapore: dolce, pieno, armonico, vellutato;
– titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00% vol (di cui almeno 12,50% vol svolto);
– acidità totale minima: 4,5 g/l;
– estratto non riduttore minimo: 32 g/l.
“Abruzzo” spumante bianco metodo charmat:
– spuma: fine e persistente
– colore: giallo paglierino più o meno carico, anche con riflessi ramati;
– odore: fine, ampio e composito;
– sapore: fresco, gradevole e armonico;
– titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
– acidità totale minima: 5,5 g/l;
– estratto non riduttore minimo: 16 g/l.
– zuccheri residui: nei limiti ammessi dalla normativa comunitaria per la tipologia brut.
“Abruzzo” spumante rosé metodo charmat:
– spuma: fine e persistente
– colore: rosa/ramato più o meno intenso;
– odore: fine, ampio e composito;
– sapore: fresco, gradevole e armonico;
– titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
– acidità totale minima: 5,5 g/l;
– estratto non riduttore minimo: 16 g/l.
– zuccheri residui: nei limiti ammessi dalla normativa comunitaria per la tipologia brut.
“Abruzzo” spumante bianco metodo classico:
– spuma: fine e persistente
– colore: giallo paglierino più o meno carico anche con riflessi ramati;
– odore: fine, ampio e composito;
– sapore: fresco, gradevole e armonico;
– titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
– acidità totale minima: 6,5 g/l;
– estratto non riduttore minimo: 16 g/l.
– zuccheri residui: nei limiti ammessi dalla normativa comunitaria per la tipologia brut.
“Abruzzo” spumante rosè metodo classico:
– spuma: fine e persistente
– colore: rosa/ramato più o meno intenso;
– odore: fine, ampio e composito;
– sapore: fresco, gradevole e armonico;
– titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
– acidità totale minima: 6,5 g/l;
– estratto non riduttore minimo: 16 g/l.- zuccheri residui: nei limiti ammessi dalla normativa comunitaria per la tipologia brut.
“Abruzzo” Cococciola:
– colore: giallo paglierino, talvolta con riflessi dorati;
– odore:gradevole, floreale, fruttato;
– sapore: secco, armonico, persistente;
– titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00 % vol;
– acidità totale minima: 5,5 g/l;
– estratto non riduttore minimo: 16 g/l.
“Abruzzo” Cococciola superiore:
– colore: giallo paglierino, talvolta con riflessi dorati;
– odore: gradevole, floreale, fruttato;
– sapore: secco, armonico, persistente;
– titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50 % vol;
– acidità totale minima: 5,5 g/l;
– estratto non riduttore minimo: 16 g/l.
“Abruzzo” Malvasia:
– colore: giallo paglierino, talvolta con riflessi dorati;
– odore: intenso, gradevole, caratteristico;
– sapore: secco, armonico, persistente;
– titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50 % vol;
– acidità totale minima: 4,5 g/l;
– estratto non riduttore minimo: 16 g/l.
“Abruzzo” Malvasia superiore:
– colore: giallo paglierino, talvolta con riflessi dorati;
– odore: intenso, gradevole, caratteristico;
– sapore: secco, armonico, persistente;
– titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00 % vol;
– acidità totale minima: 4,5 g/l;
– estratto non riduttore minimo: 16 g/l.
“Abruzzo” Montonico:
– colore: giallo paglierino, talvolta con riflessi verdognoli;
– odore: intenso, gradevole, caratteristico;
– sapore: secco, armonico, persistente, gradevolmente acidulo;
– titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00 % vol;
– acidità totale minima: 5,5 g/l;
– estratto non riduttore minimo: 16 g/l.
“Abruzzo” Montonico superiore:
– colore: giallo paglierino, talvolta con riflessi verdognoli;
– odore: intenso, gradevole, caratteristico;
– sapore: secco, armonico, persistente, gradevolmente acidulo;
– titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50 % vol;
– acidità totale minima: 5,5 g/l;
– estratto non riduttore minimo: 17 g/l.
“Abruzzo” Passerina:
– colore: giallo paglierino, talvolta con riflessi ambrati;
– odore: gradevole, fresco, fiorale, fruttato;
– sapore: secco, armonico, persistente;
– titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50 % vol;
– acidità totale minima: 5,5 g/l;
– estratto non riduttore minimo: 16 g/l.
“Abruzzo” Passerina superiore:
– colore: giallo paglierino, talvolta con riflessi ambrati;
– odore: gradevole, floreale, fruttato;
– sapore: secco, armonico, persistente;
– titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00 % vol;
– acidità totale minima: 5,5 g/l;
– estratto non riduttore minimo: 18 g/l.
“Abruzzo” Pecorino:
– colore: giallo paglierino più o meno intenso con riflessi da verdognoli a dorati;
– odore: gradevole, floreale, fruttato;
– sapore: secco, armonico, persistente, caratteristico;
– titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50 % vol;
– acidità totale minima: 5,5 g/l;
– estratto non riduttore minimo: 16 g/l.
“Abruzzo” Pecorino superiore:
– colore: giallo paglierino più o meno intenso con riflessi da verdognoli a dorati;
– odore: gradevole, fresco, floreale, fruttato;
– sapore: secco, armonico, persistente, caratteristico;
– titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00 % vol;
– acidità totale minima: 5,5 g/l;
– estratto non riduttore minimo: 18 g/l.
È in facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Comitato Nazionale Vini DOP e IGP – modificare i limiti dell’acidità totale e dell’estratto non riduttore con proprio decreto. I vini a denominazione “Abruzzo”, eventualmente sottoposti al passaggio o conservazione in recipienti di legno, possono rivelare lievi sentori di legno.