
Scheda ministeriale prodotto:
Pentro di Isernia - Pentro - DOC
Vino Denominazione Origine Controllata– D.O.C.
ELENCO PRODUTTORI
Zona di produzione (Articolo 3): La zona di produzione delle uve destinate alla produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata “Pentro di Isernia” o “Pentro” comprende, in provincia di Isernia, i comuni di: Agnone, Belmonte del Sannio, Castelverrino, Colli a Volturno, Fornelli, Isernia, Longano, Macchia d’Isernia, Miranda, Montaquila, Monteroduni, Pesche, Pietrabbondante, Poggio Sannita, Pozzilli, Sant’Agapito, Venafro.
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Denominazione e vini (Articolo 1): La Denominazione di Origine Controllata “Pentro di Isernia” o “Pentro” è riservata ai vini bianco, rosso, rosso riserva e rosato che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.
Base ampelografica (Articolo 2)
I vini a Denominazione di Origine Controllata “Pentro di Isernia” o “Pentro” devono essere
ottenuti dalle uve provenienti da vigneti aventi, nell’ambito aziendale, la seguente composizione
ampelografia:
“Pentro di Isernia” o “Pentro” bianco:
– Falanghina 80%;
– Trebbiano toscano dal 15% al 20%;
– possono altri vitigni a bacca bianca, idonei alla coltivazione per la Regione Molise, fino ad un
massimo del 5%.
“Pentro di Isernia” o “Pentro” rosso e rosato:
– Montepulciano: dal 75% al 80%;
– Tintilia: dal 20% al 25%;
– possono altri vitigni a bacca nera, non aromatici, idonei alla coltivazione per la Regione
Molise, fino ad un massimo del 5%.. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, possono restare iscritti allo schedario viticolo della
Denominazione di Origine Controllata “Pentro di Isernia” o “Pentro” anche i vigneti già iscritti allo
schedario viticolo per la corrispondente DOC di cui al D.P.R. del 17 maggio 1983, purché adeguino
la base ampelografica entro 10 anni a decorrere dal 1° agosto 2014.
Caratteristiche al consumo (Articolo 6): I vini di cui all’art. 1, all’atto dell’immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti
caratteristiche:
“Pentro di Isernia” o “Pentro” bianco:
– colore: paglierino tenue con riflessi verdognoli;
– odore: delicato, caratteristico, più o meno profumato;
– sapore: asciutto, intenso, piuttosto fresco e armonico;
– titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
– acidità totale minima: 6 g/l;
– estratto non riduttore minimo: 16 g/l.
“Pentro di Isernia” o “Pentro” rosso:
– colore: rosso rubino più o meno intenso;
– odore: gradevole, caratteristico;
– sapore: asciutto, armonico, vellutato e lievemente tannico;
– titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
– acidità totale minima: 4,5 g/l;
– estratto non riduttore minimo: 24 g/l.
“Pentro di Isernia” o “Pentro” rosso riserva:
– colore: rosso rubino più o meno intenso con riflessi violacei;
– odore: vinoso, intenso, gradevole, caratteristico;
– sapore: asciutto, armonico, morbido, caratteristico;
– titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol;
– acidità totale minima: 5 g/l;
– estratto non riduttore minimo: 25 g/l.
“Pentro di Isernia” o “Pentro” rosato:
– colore: rosa più o meno intenso;
– odore: delicato, gradevole, caratteristico;
– sapore: asciutto, armonico, lievemente fruttato, fresco;
– titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
– acidità totale minima: 6 g/l;
– estratto non riduttore minimo: 21 g/l.
È in facoltà del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di modificare, con proprio decreto, il limite minimo dell’estratto non riduttore minimo e dell’acidità totale.
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ELENCO PRODUTTORI
Zona di produzione (Articolo 2): Gli allevamenti dei suini destinati alla produzione dei salamini italiani alla cacciatora debbono essere situati nel territorio delle seguenti regioni: Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna, Umbria, Toscana, Marche, Abruzzo, Lazio e Molise.
I suini nati, allevati e macellati nelle suddette regioni debbono rispondere alle caratteristiche produttive — già stabilite dai decreti del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato del 18 dicembre 1993 — per quanto concerne i prosciutti di Parma e San Daniele. I suini devono essere di peso non inferiore ai 160 kg, più o meno 10%, di età non inferiore ai nove mesi, aventi le caratteristiche proprie del suino pesante italiano definite ai sensi del regolamento CEE n. 3220/84 concernente la classificazione commerciale delle carcasse suine. Da tali suini, si ottengono carni aventi le caratteristiche necessarie per la produzione dei salamini italiani alla cacciatora. Il macellatore è responsabile della corrispondenza qualitativa e di origine dei tagli. Il certificato del macello, che accompagna ciascuna partita di materia prima e ne attesta la provenienza e la tipologia, deve essere conservato dal produttore. I relativi controlli vengono effettuati direttamente dall’Autorità preposta (come indicato nell’art. 7 del disciplinare).
I salamini italiani alla cacciatora sono ottenuti nella zona tradizionale di produzione, che comprende l’intero territorio delle seguenti regioni, esattamente corrispondenti a quelle di provenienza dei suini: Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna, Umbria, Toscana, Marche, Abruzzo, Lazio e Molise.
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