
Scheda ministeriale prodotto:
Curtefranca DOC
Vino Denominazione Origine Controllata– D.O.C.
ELENCO PRODUTTORI
Zona di produzione (Articolo 3): La zona di produzione delle uve destinate alla produzione dei vini «Curtefranca»
omprende per intero i territori dei seguenti comuni: Paratico, Capriolo, Adro, Erbusco, Corte Franca, Iseo, Ome, Monticelli Brusati, Rodengo Saiano, Paderno Franciacorta, Passirano, Provaglio d’Iseo, Cellatica e Gussago, nonche’ la parte del territorio dei comuni di Cologne, Coccaglio, Rovato, Cazzago San Martino e parte del Comune di Brescia
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Denominazione e vini (Articolo 1): La denominazione d’origine controllata «Curtefranca» è riservata ai vini tranquilli che
rispondono alle condizioni e ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione per le
seguenti tipologie:
«Curtefranca» bianco;
«Curtefranca» rosso.
Base ampelografica (Articolo 2)
I vini di cui all’art. 1 devono essere ottenuti da uve prodotte da vigneti aventi nell’ambito
aziendale la seguente composizione ampelografica:
«Curtefranca» bianco:
Chardonnay per un minimo del 50%.
Possono inoltre concorrere fino a un massimo del 50% le uve Pinot bianco e/o Pinot nero;
«Curtefranca» rosso:
Cabernet franc e/o Carmenere per un minimo del 20%;
Merlot per un minimo del 25%;
Cabernet Sauvignon da un minimo del 10% ad un massimo del 35%.
Possono inoltre concorrere alla produzione del «Curtefranca» rosso anche le uve a bacca rossa provenienti da vitigni idonei alla coltivazione idonei alla coltivazione nella Regione Lombardia, fino ad un massimo del 15%, con esclusione dei vitigni aromatici.
Caratteristiche al consumo (Articolo 6): I vini a denominazione di origine controllata «Curtefranca»” all’atto dell’immissione al
consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
«Curtefranca» bianco:
colore: paglierino con riflessi verdognoli;
odore: delicato, floreale, caratteristico;
sapore: asciutto e morbido, sapido, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.
«Curtefranca» rosso:
colore: rosso vivo con riflessi rubino brillanti,;
odore: fruttato caratteristico, eventualmente erbaceo;
sapore: di medio corpo, asciutto, vinoso, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.
I vini a denominazione di origine controllata «Curtefranca», con la menzione vigna seguita dal toponimo all’atto dell’immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
«Curtefranca» bianco:
colore: paglierino più o meno intenso con eventuali riflessi verdognoli;
odore: delicato, fragrante, caratteristico;
sapore: asciutto, intenso, caratteristico, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 17,00 g/l.
«Curtefranca» rosso:
colore: rosso intenso con riflessi granati;
odore: etereo, intenso, caratteristico con sfumature fruttate ed eventualmente
erbacee;
sapore: asciutto di corpo vellutato, complesso;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l.
E’ in facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di modificare, con proprio decreto, i limiti minimi relativi all’acidità totale e all’estratto non riduttore previsti dal presente disciplinare.
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Zona di produzione (Articolo 3): La zona di produzione delle uve destinate alla produzione del vino “Pinot nero dell’Oltrepò Pavese” comprende la fascia vitivinicola collinare dell’“Oltrepò Pavese” per gli interi territori dei seguenti comuni in provincia di Pavia: Borgo Priolo, Borgoratto Mormorolo, Bosnasco, Calvignano, Canevino, Canneto Pavese, Castana, Cecima, Godiasco, Golferenzo, Lirio, Montalto Pavese, Montecalvo Versiggia, Montescano, Montù Beccaria, Mornico Losana, Oliva Gessi, Pietra de’ Giorgi, Rocca de’ Giorgi, Rocca Susella, Rovescala, Ruino, San Damiano al Colle, Santa Maria della Versa, Torrazza Coste, Volpara, Zenevredo e per parte dei territori di questi altri comuni: Broni, Casteggio, Cigognola, Codevilla, Corvino San Quirico, Fortunago, Montebello della Battaglia, Montesegale, Ponte Nizza, Redavalle, Retorbido,Rivanazzano, Santa Giuletta, Stradella, Torricella Verzate.
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Zona di produzione (Articolo 3): La zona di produzione dei vini a denominazione di origine controllata “Lambrusco Mantovano” con l’esclusione delle zone non idonee, pedologicamente caratterizzate da drenaggio lento e forte costipamento è costituita da due aree disgiunte, una comprendente il Viadanese-Sabbionetano e cioè il territorio compreso fra il fiume Oglio e il fiume Po e l’altra costituita dall’Oltre Po Mantovano, è costituito da due sottozone con caratteristiche ambientali diverse e che danno origine a produzioni con specifiche caratteristiche tradizionalmente note: “Viadanese-Sabbionetano” e “Oltrepò Manto-vano”
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Zona di produzione (Articolo 3): La zona di produzione dei vini a denominazione di origine controllata “Capriano del Colle” comprende l’area collinare idonea alla coltura della vite dei comuni di Capriano del Colle e Poncarale in provincia di Brescia.
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Zona di produzione (Articolo 3): La zona di produzione dei vini a denominazione di origine controllata <<Garda>> di cui all’art. 2, lettera A), è così delimitata:
1) provincia di Verona, comprende l’intero territorio dei comuni di: Bardolino, Castelnuovo del Garda, Cazzano di Tramigna, Garda, lllasi, Lazise, Mezzane, Montecchia di Crosara, Roncà, Sant’Ambrogio Valpoticella, S. Giovanni Ilarione, San Pietro in Cariano, Tregnago, e in parte il territorio dei comuni di: Affi, Badia, Calavena, Brentino Belluno, Bussolengo, Caldiero, Caprino Veronese, Cerro, Cavaion, Colognola ai Colli, Costermano, Dolcè, Fumane, Grezzana, Lavagno, Marano, Monteforte d’Alpone, Negrar, Pastrengo, Pescantina, Peschiera, Rivoli, San Bonifacio, San Martino B.A., San Mauro di Saline, Soave, Sommacampagna, Sona, Torri dei Benaco, Valeggio sul Mincio, Verona, Vestenanuova, Villafranca.
2) Provincia di Mantova, comprende in toto il territorio dei comuni di: Monzambano, Ponti sul Mincio, e in parte il territorio dei comuni di: Castiglione delle Stiviere, Cavriana, Solferino e Volta Mantovana.
3) Provincia di Brescia, comprende l’intero territorio dei comuni di: Limone sul Garda, Tremosine, Tignale, Gargnano, Vobarno, Toscolano Maderno, Gardone Riviera, Salò, Roè Volciano, Villanuova sul Clisi, Gavardo, S. Felice del Benaco, Puegnago, Muscoline, Manerba del Garda, Polpenazze, Moniga del Garda, Soiano del lago, Calvagese della Riviera, Padenghe sul Garda, Bedizzole, Lonato, Desenzano del Garda, Pozzolengo Sirmione.
La zona di produzione dei vini a denominazione di origine controllata <<Garda>> designabili con la specificazione <<Classico>> di cui all’art. 2, lettera B), comprende l’intero territorio dei seguenti comuni in provincia di Brescia: Limone sul Garda, Tremosine, Tignale, Gargnano, Vobarno, Toscolano Maderno, Gardone Riviera, Salò, Roè Volciano, Villanuova sul Clisi, Gavardo, San Felice del Benaco, Puegnago, Muscoline, Manerba del Garda, Polpenazze, Moniga del Garda, Soiano dei Lago, Calvagese della Riviera, Padenghe sul Garda, Bedizzole, Lonato, Desenzano del Garda, Pozzolengo, Sirmione.