
Scheda ministeriale prodotto:
Aleatico di Puglia DOC
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Denominazione (Articolo 1): La denominazione di origine controllata “Aleatico di Puglia” è riservata al vino rosso che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.
Caratteristiche al consumo (Articolo 6):
Il vino a DOC “Aleatico di Puglia” può essere preparato ne seguenti tipi: dolce naturale liquoroso dolce naturale da indicare in etichetta, e devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
“Aleatico di Puglia” Dolce Naturale:
colore: rosso granata più o meno intenso, con riflessi violacei, tendente all’arancione con l’invecchiamento;
profumo: aroma delicato, caratteristico, più intenso ed etereo con l’età;
sapore: moderatamente dolce, pieno, vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,00% vol;
titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 13,00% vol;
acidità totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l;
“Aleatico di Puglia” Liquoroso Dolce Naturale:
colore: rosso granata più o meno intenso con riflessi violacei, tendente all’arancione con l’invecchiamento;
profumo: delicato, caratteristico, etereo ed intenso con l’invecchiamento;
sapore: dolce, pieno, caldo, armonico, gradevole;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 18,50% vol;
titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 16,00% vol;
acidità totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l.
E’ in facoltà del Ministero delle politiche agricole e forestali modificare, con proprio decreto, i limiti sopra indicati per l’acidità totale e l’estratto non riduttore.
Base ampelografia ( Articolo 2)
Il vino a DOC “Aleatico di Puglia” deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti dal seguente vitigno: Aleatico minimo 85%; possono concorrere alla produzione di detto vino, da sole o congiuntamente, le uve provenienti dai vitigni: Negro amaro, Malvasia nera e Primitivo, presenti nei vigneti fino ad un massimo del 15%.
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